“Il Parlamento ha approvato decreto #salvarisparmio. Un passo avanti per garantire più sicurezza economica a famiglie e imprese”, così il premier Paolo Gentiloni, attraverso Twitter ha annunciato lapprovazione della legge. Nello specifico la Camera ha approvato ildecreto sulle banche attraverso il provvedimento, che è passato con 246 voti a favore, 147 contrari e 22 astenuti, diventando legge dello Stato. Dunque, il dl ’salva risparmio’ ha così superato l’ultimo esame alla Camera. Per accelerare l’approvazione del testo, che sarebbe ’scaduto’ tra 4 giorni, il governo è ricorso alla fiducia in entrambi i rami del Parlamento. Maq cosa accadrà ora? Un fondo da 20 miliardi di euro per le banche in difficoltà; riapertura dei termini per il rimborso di clienti, e parenti, dei 4 istituti di credito falliti; introduzione dell’educazione finanziaria, previdenziale e assicurativa per tutti i cittadini.Ma vediamo nello specifico cosa prevede il decreto legge banche. FONDO:per l’anno 2017 avrà una dotazione di 20 miliardi di euro, che serviranno a coprire gli oneri delle operazioni di: sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale; garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione; erogazione di liquidità di emergenza a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani. GARANZIA:nei confronti delle banche che hanno sede legale in Italia lo Stato potrà garantire le passività ed i finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d’Italia, così come per le banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità. ACQUISTO:Il ministero è autorizzato a sottoscrivere o acquistare azioni di banche italiane, o di società italiane capogruppo di gruppi bancari che presentano esigenze di rafforzamento del proprio patrimonio, in relazione a una prova di stress. AZIONI:Vengono stabilite due modalità da applicare alle banche quotate e agli istituti le cui azioni non sono negoziate su mercati regolamentati per stabilire il valore da attribuire alle azioni che il ministero dovrà acquistare. Sarà inoltre definito il metodo di calcolo delle azioni, per evitare operazioni speculative. DIRIGENTI:Il Mef potrà decidere di condizionare la sottoscrizione del capitale alla revoca o alla sostituzione dei consiglieri esecutivi o del direttore generale degli istituti interessati alle misure. Inoltre potrà fissare un tetto alle retribuzioni degli organi apicali. EDUCAZIONE FINANZIARIA:Nasce il programma per sviluppare una Strategia nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Viene istituita e disciplinata presso il ministero dell’Economia un comitato nazionale per la diffusione dell’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. FONDO SOLIDARIETÀ:Il rimborso dei risparmi persi, in seguito alla risoluzione dei 4 istituti di credito, potrà essere chiesta anche dai coniugi e parenti fino al secondo grado dei clienti che sono deceduti. Viene prorogato fino al 31 maggio 2017 il termine per la presentazione dell’istanza di indennizzo forfetario; inoltre si stabilisce la gratuità del servizio di assistenza agli investitori per la compilazione e la presentazione delle istanze. DTA:Cambiano le modalità ed i termini per il versamento del canone che occorre pagare per poter trasformare de Deferred tax assets in credito d’imposta. Slitta inoltre di un anno la decorrenza della disciplina. La misura viene inoltre estesa agli istituti di credito cooperativo. FONDO RISOLUZIONE: Viene integrata la disciplina relativa alle contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale, chiarendo il perimetro delle obbligazioni ad connesse, i costi, gli oneri e le spese che possono essere coperti dal Fondo. TRENTO E BOLZANO:Le banche di credito cooperativo con sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano possono rispettivamente costituire gruppi bancari cooperativi autonomi, composti solo da banche con sede legale e operatività esclusiva nella stessa provincia autonoma, e che comunque non abbiano più di due sportelli siti in province limitrofe. BURDEN SHARING:Da oggi saranno disciplinate le misure di partecipazione di azionisti e creditori subordinati agli oneri di risanamento della banca. Poi. Allo scopo di contenere il ricorso ai fondi pubblici, la sottoscrizione delle azioni da parte del Mef è effettuata solo dopo l’applicazione delle misure di ripartizione degli oneri. Viene inoltre disposta la neutralità fiscale, con esclusione dal computo Ires e Irap, di ogni eventuale differenza (positiva o negativa) derivante alle banche dalle misure di burden sharing.
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